Italia, molte coppie preferiscono al matrimonio la convivenza
Quale tipo di tutela possiamo avere nell’ipotesi di aiuti di denaro effettuati durante la convivenza?
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In Italia numerose coppie, preferiscono al matrimonio la convivenza quale forma di vita in comune. Nel gennaio 2014 la Corte di Cassazione si è trovata a dover giudicare sul caso di una richiesta di un’eventuale restituzione di aiuti di denaro effettuati durante la convivenza.
Ferma è la diversità dei rapporti personali e patrimoniali nascenti dalla convivenza di fatto rispetto a quelli originati dal matrimonio. La Costituzione Italiana esprime una preminenza nei confronti della famiglia fondata sul matrimonio rispetto all’unione di fatto, sfornita di una completa regolamentazione giuridica. A fronte di una legislazione frammentaria, in tema di convivenza more uxorio si deve comunque riconoscere all’elaborazione giurisprudenziale e dottrinale il merito di aver creato concezioni nuove che rispondono alle mutevoli esigenze della società civile.
Alla luce di tali apporti interpretativi e normativi, è possibile affermare che l’unione di fatto assume il rilievo di formazione sociale dalla quale scaturiscono doveri di natura sociale e morale di ciascun convivente nei confronti dell’altro, ossia obbligazioni naturali. Pertanto, gli aiuti di denaro destinati al mènage quotidiano, espressione della solidarietà tra persone unite da un legame intenso e duraturo, che si esprimono come spontanei e in rapporto di proporzionalità tra i mezzi di cui l’adempiente dispone e l’interesse da soddisfare, corrispondono all’adempimento di doveri sociali e morali.
La Cassazione ha così escluso il diritto del convivente di ottenere la restituzione di eventuali attribuzioni patrimoniali effettuate nel corso o in relazione alla convivenza, quando le contribuzioni di un convivente all’altro sono lette come forme di collaborazione e di assistenza morale e materiale.