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Italia, molte coppie preferiscono al matrimonio la convivenza

Quale tipo di tutela possiamo avere nell’ipotesi di aiuti di denaro effettuati durante la convivenza?

In Italia numerose coppie, preferiscono al matrimonio la convivenza quale forma di vita in comune. Nel gennaio 2014 la Corte di Cassazione si è trovata a dover giudicare sul caso di una richiesta di un’eventuale restituzione di aiuti di denaro effettuati durante la convivenza.

Ferma è la diversità dei rapporti personali e patrimoniali nascenti dalla convivenza di fatto rispetto a quelli originati dal matrimonio. La Costituzione Italiana esprime una preminenza nei confronti della famiglia fondata sul matrimonio rispetto all’unione di fatto, sfornita di una completa regolamentazione giuridica. A fronte di una legislazione frammentaria, in tema di convivenza more uxorio si deve comunque riconoscere all’elaborazione giurisprudenziale e dottrinale il merito di aver creato concezioni nuove che rispondono alle mutevoli esigenze della società civile.

Alla luce di tali apporti interpretativi e normativi, è possibile affermare che l’unione di fatto assume il rilievo di formazione sociale dalla quale scaturiscono doveri di natura sociale e morale di ciascun convivente nei confronti dell’altro, ossia obbligazioni naturali. Pertanto, gli aiuti di denaro destinati al mènage quotidiano, espressione della solidarietà tra persone unite da un legame intenso e duraturo, che si esprimono come spontanei e in rapporto di proporzionalità tra i mezzi di cui l’adempiente dispone e l’interesse da soddisfare, corrispondono all’adempimento di doveri sociali e morali.

La Cassazione ha così escluso il diritto del convivente di ottenere la restituzione di eventuali attribuzioni patrimoniali effettuate nel corso o in relazione alla convivenza, quando le contribuzioni di un convivente all’altro sono lette come forme di collaborazione e di assistenza morale e materiale.

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