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Telemarketing, Garante Privacy: rifiuto del cliente deve essere registrato

La maxi multa a Edison Energia potrebbe essere un precedente importante per la tutela del consumatore

Call center, ufficio

Telemarketing e privacy, novità da parte del Garante.

Se l’utente rifiuta di svolgere la telefonata commerciale il call center o la società che lo ha contattato deve annotare subito la sua volontà e cancellare il nominativo dalle liste utilizzate per il telemarketing. Lo ha stabilito il Garante della Privacy in conclusione di una attività istruttoria, che ha rilevato diverse condotte illecite messe in atto da Edison Energia spa nei confronti di un numero cospicuo di utenti.

L’opposizione espressa nel corso della telefonata non ha quindi bisogno di essere ulteriormente confermata con email o altre modalità, come invece viene spesso richiesto di fare da parte degli operatori, ed è valida anche per le campagne promozionali future.

Telemarketing e privacy: la maxi multa a Edison Energia

Nello specifico le irregolarità che sarebbero state commesse dalla compagnia Edison Energia sono emerse dalle analisi effettuate dall’Autorità evidenziando ad esempio telefonate senza consenso o il mancato riscontro alle richieste di non ricevere più telefonate indesiderate.

L’Autorità ha perciò ingiunto alla società l’adozione di una serie di misure per mettersi in regola e ha ordinato il pagamento di una sanzione di 4 milioni e 900 mila euro. Entro il termine stabilito, la società si è avvalsa della facoltà di definire la controversia ed ha pagato un importo pari alla metà della sanzione comminata.

La maxi multa a Edison Energia potrebbe configurarsi a livello legislativo come un precedente importante per la tutela del consumatore.