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L’erario incassa ma non vuole mai verificare l’estratto conto

Manca la sezione “dare”. Vietato compensare i crediti d’imposta e infine il Visto di Conformità

La legge di stabilità 2014, prevede al comma 574 che il contribuente a credito delle imposte sui redditi, dell’Irap, sono obbligati se devono utilizzare in compensazione, importi superiori a €. 15.000,00 a richiedere a un professionista abilitato il visto di conformità dell’effettivo credito d’imposta.

Ancora una volta lo stato non si fida dei propri cittadini contribuenti, e delega ad altri la verifica con certificazione del comportamento del cittadino contribuente, il quale suo malgrado debba esborsare necessariamente altro denaro per utilizzare a compensazione su altre imposte le somme che l’erario ha già incassati. Spese su spese.

Le sanzioni possono essere irrogate oltre che al contribuente anche al professionista che rilascia falsa attestazione. Pertanto i soggetti che possono ricevere sanzioni sono almeno due.

Il comma 574 della legge di stabilità

Comma 574 “ A decorrere dal periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2013, i contribuenti che, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, utilizzano in compensazione i crediti concernenti le imposte sui redditi e alle relative addizionali, alle ritenute  alla  fonte  di  cui all'articolo 3 del decreto del  Presidente  della  Repubblica 29  settembre 1973,  n.  602,  alle  imposte  sostitutive  delle  imposte  sul  reddito  e all'imposta regionale sulle attività produttive,  per  importi  superiori  a 15.000 euro annui, hanno l'obbligo di richiedere l'apposizione del visto  di conformità di cui all'art. 35, comma 1, lettera a), Dlgs 241/97.

In alternativa  la  dichiarazione  è  sottoscritta, oltre che dai soggetti di cui all'articolo 1, comma 4,  del  regolamento  di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n.  322,  dai soggetti  di  cui  all'articolo  1,  comma  5,  del  medesimo   regolamento, relativamente  ai  contribuenti  per  i  quali  è  esercitato  il  controllo contabile  di  cui  all'articolo  2409-bis  del  codice  civile,  attestante l'esecuzione dei controlli di cui all'articolo 2, comma 2,  del  regolamento di cui al decreto del  Ministro  delle  finanze  31  maggio  1999,  n.  164.

L'infedele attestazione dell'esecuzione dei controlli di cui  al  precedente periodo comporta l'applicazione della sanzione di cui all'articolo 39, comma 1, lettera a), primo periodo, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. In caso di ripetute violazioni, ovvero di violazioni particolarmente gravi, è effettuata apposita segnalazione agli organi competenti per l'adozione  di ulteriori provvedimenti.

Per spiegare ancora meglio, questa nuova disposizione si riferisce esclusivamente alla compensazione orizzontale dei crediti relativi alle imposte per importi superiori a 15.000 euro.

Superato il limite di 15.000 euro

La nuova normativa, diversamente di quanto previsto per la dichiarazione iva, non prevede espressamente l’obbligo di preventiva  presentazione della dichiarazione ai fini del loro utilizzo in compensazione.

Si deve inoltre evidenziare che il credito risultante dalla dichiarazione 2012 per l’anno 2011 può essere utilizzato in compensazione senza appplicazione dei nuovi limiti, fino a quando lo stesso non trovi rappresentazione nella dichiarazione annuale 2014 relativa i redditi 2013 all’interno della quale tale credito viene rigenerato sommandosi al credito maturato nel 2013.

Cosi come formulato il provvedimento, è da considerarsi provvedimento retroattivo, non proprio in linea con l’impostatzione di uno stato di diritto.

* Mauro D’Ambrogio, fiscalista, conduttore della trasmissione radiofonica "Il Fisco sereno", il mercoledì alle 13 su Radio Radio.

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