Prima pagina » Politica » Green Pass obbligatorio dal 6 agosto, tutti i luoghi in cui occorre esibirlo

Green Pass obbligatorio dal 6 agosto, tutti i luoghi in cui occorre esibirlo

Il certificato verde sarà richiesto per poter svolgere o accedere a diverse attività

green pass

Green pass

L’obbligo del certificato verde sarà richiesto per alcune attività a partire dal 6 agosto prossimo. Lo comunica una nota al termine del Consiglio dei ministri.

Dove sarà obbligatorio esibire il Green Pass

Il certificato verde sarà richiesto per poter svolgere o accedere alle seguenti attività: servizi per la ristorazione svolti da qualsiasi esercizio per consumo al tavolo al chiuso; spettacoli aperti al pubblico, eventi e competizioni sportivi; musei, altri istituti e luoghi della cultura e mostre; piscine, centri natatori, palestre, sport di squadra, centri benessere, anche all’interno di strutture ricettive, limitatamente alle attività al chiuso; sagre e fiere, convegni e congressi; centri termali, parchi tematici e di divertimento; centri culturali, centri sociali e ricreativi, limitatamente alle attività al chiuso e con esclusione dei centri educativi per l’infanzia, i centri estivi e le relative attività di ristorazione; attività di sale gioco, sale scommesse, sale bingo e casinò; concorsi pubblici.

Le opzioni: guarigione, vaccino o tampone negativo

Dunque per poter svolgere alcune attività saranno necessarie “le certificazioni verdi Covid-19 (Green pass), comprovanti l’inoculamento almeno della prima dose vaccinale Sars-CoV-2 (validità 9 mesi) o la guarigione dall’infezione da Sars-CoV-2 (validità 6 mesi), oppure l’effettuazione di un test molecolare o antigenico rapido con risultato negativo al virus Sars-CoV-2 (con validità 48 ore)“. Lo chiarisce una nota al termine del Consiglio dei ministri.

Le sanzioni

I titolari o i gestori dei servizi e delle attività autorizzati previa esibizione del Green pass sono tenuti a verificare che l’accesso a questi servizi e attività avvenga nel rispetto delle prescrizioni. Lo comunica una nota diffusa dopo il Consiglio dei ministri. In caso di violazione può essere elevata una sanzione pecuniaria da 400 a mille euro sia a carico dell’esercente sia dell’utente. Qualora la violazione fosse ripetuta per tre volte in tre giorni diversi, l’esercizio potrebbe essere chiuso da uno a 10 giorni.

Lascia un commento