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Visite ai congiunti ma solo se necessarie. Il Governo chiarisce il riferimento

“Sono consentiti gli spostamenti per incontrare esclusivamente i propri congiunti”

visite ai congiunti

Incontrare i congiunti

Palazzo Chigi fa chiarezza sul passaggio del decreto del 26 aprile scorso riguardo le visite ai congiunti. Ma chi sono i congiunti? Ecco le precisazioni che il Governo fornisce.

“Sono consentiti gli spostamenti per incontrare esclusivamente i propri congiunti, che devono considerarsi tra gli spostamenti giustificati per necessità.

È comunque fortemente raccomandato limitare al massimo gli incontri con persone non conviventi, poiché questo aumenta il rischio di contagio.

In occasione di questi incontri devono essere rispettati: il divieto di assembramento, il distanziamento interpersonale di almeno un metro e l’obbligo di usare le mascherine”. Non sono ammessi spostamenti per andare a trovare gli amici, mentre sono consentite le visite ai congiunti.

I congiunti a cui fa riferimento il dpcm

E ancora, Palazzo Chigi spiega sotto forma di domande e risposte, ancora più nel dettaglio chi sono i congiunti con cui è consentito incontrarsi, secondo l’articolo 1 del Dpcm del 26 aprile 2020.

“L’ambito cui può riferirsi la dizione ‘congiunti’– precisano fonti governative – può indirettamente ricavarsi, sistematicamente, dalle norme sulla parentela e affinità, nonché dalla giurisprudenza in tema di responsabilità civile.

Alla luce di questi riferimenti, deve ritenersi che i ‘congiunti’ cui fa riferimento il DPCM ricomprendano: i coniugi, i partner conviventi, i partner delle unioni civili, le persone che sono legate da uno stabile legame affettivo, nonché i parenti fino al sesto grado (come, per esempio, i figli dei cugini tra loro) e gli affini fino al quarto grado (come, per esempio, i cugini del coniuge).

In ‘stabile legame affettivo’ non sono compresi gli amici, ha chiarito Palazzo Chigi. 

Sugli spostamenti consentiti dopo il 4 maggio

Palazzo Chigi fa chiarezza anche sugli spostamenti consentiti dopo il 4 maggio, nella fase due dell’emergenza coronavirus. “E’ giustificato da ragioni di necessità – spiega- spostarsi per fare la spesa, per acquistare giornali, per andare in farmacia. Comunque per acquistare beni necessari per la vita quotidiana, ovvero per recarsi presso uno qualsiasi degli esercizi commerciali aperti.

Inoltre, è giustificata ogni uscita dal domicilio per l’attività sportiva o motoria all’aperto. Resta inteso che la giustificazione di tutti gli spostamenti ammessi, può essere fornita nelle forme e con le modalità dell’autocertificazione, ove richiesto”.

“La giustificazione del motivo di lavoro – si precisa – può essere comprovata anche esibendo adeguata documentazione fornita dal datore di lavoro (tesserini o simili) idonea a dimostrare la condizione dichiarata.

In ogni caso, tutti gli spostamenti sono soggetti al divieto generale di assembramento, e quindi all’obbligo di rispettare la distanza di sicurezza minima di un metro fra le persone”. (Tec/ Dire) 

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