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Centrale rischi e default, le nuove regole da gennaio 2021: intervista all’avvocato

L’opera “La centrale rischi e la nuova definizione di default nel contenzioso bancario”

Enrico Sirotti Gaudenzi

Enrico Sirotti Gaudenzi

La Revelino Editore ha recentemente pubblicato l’opera “La centrale rischi e la nuova definizione di default nel contenzioso bancario. L’opera, a cura dell’Avv. Enrico Sirotti Gaudenzi, analizza tutti gli aspetti relativi alla Centrale Rischi e alle recenti riforme recentemente introdotte, relativamente alla nuova definizione di “cattivi pagatori”.

Centrale rischi, gentile Avvocato quando sono entrate in vigore le nuove norme?

Dal primo gennaio 2021 sono entrati in vigore i nuovi parametri di classificazione europea dello stato di inadempienza nei confronti degli istituti di credito con la previsione di soglie molto più basse ai fini della qualifica di “cattivi pagatori”, come previsto dal Regolamento Delegato (UE) n. 171/2018 della Commissione Europea del 19 ottobre 2017.

In termini pratici cosa cambia?

Con l’applicazione dei nuovi parametri la possibilità di essere qualificati “cattivi pagatori” sarà molto alta per numerose aziende, soprattutto alla luce dell’attuale crisi economica, generata dalle restrizioni volte a fronteggiare l’emergenza epidemiologica in corso;

si stima già che per le conseguenze che scaturiranno dall’avvenuta iscrizione in Centrale Rischi  quale “cattivo pagatore” (revoche di affidamenti, diniego di nuove linee di credito, ricorso a finanziamenti “illeciti”, ecc.), oltre 42mila piccole e medie imprese saranno costrette a chiudere i battenti.

Numerosi rappresentanti delle associazioni di categoria hanno già ribadito come queste disposizioni non possano essere fatte valere nella particolare situazione economica e sociale che stiamo attraversando, in quanto si metterebbe a repentaglio la salute non solo delle banche, ma anche dell’economia generale.

Nello specifico può farci un esempio pratico?

Entrando nel merito del nuovo regolamento è previsto che qualsiasi arretrato superiore a euro 500,00, riguardante uno o più finanziamenti, che rappresenti oltre l’1% delle esposizioni totali verso la banca, preveda l’iscrizione in Centrale Rischi; per le persone fisiche la somma sarà ancora più esigua, in quanto per queste è prevista la soglia di euro 100,00.

Le conseguenze, oltre a quelle già anticipate?

Oltre alle dolorose conseguenze per i soggetti destinatari di queste nuove regole, che vedranno interessate soprattutto le piccole e medie imprese, sarà inevitabile assistere ad una nuova crescita dei crediti deteriorati per tutti gli istituti di credito; questi ultimi, a loro volta, dovranno adottare maggiore cautela nell’erogare i prestiti. Ciò comporterà senz’altro un grave danno all’economia del nostro Paese e l’aumento della “stretta creditizia”: principale freno di crescita di tutto il nostro tessuto produttivo.

Centrale rischi, quali sono le differenze tra la precedente disciplina e quella attuale?

Secondo la precedente disciplina l’istituto di credito classificava il cliente a default quando risultava un arretrato di pagamento che costituisse almeno il 5% del totale delle esposizioni del cliente; il cliente veniva classificato a default se l’arretrato si protraeva per più di 90 giorni consecutivi. Lo stato di default decadeva dal momento in cui il cliente regolarizzava nei confronti dell’istituto di credito l’arretrato di pagamento.

Per evitare di essere classificato a default, la normativa permetteva la compensazione degli importi scaduti con la disponibilità presente su altre linee di credito non utilizzate.

Con la nuova disciplina, al contrario, l’istituto di credito classifica il cliente a default quando risulta un arretrato di pagamento di: oltre 100,00 euro per le persone fisiche e di oltre 500,00 euro per le imprese. L’arretrato indicato deve rappresentare più dell’1% del totale delle esposizioni del cliente verso l’istituto di credito.

La soglia dei 500,00 euro viene ridotta a 100,00 euro per le imprese che, individuate come tali sulla base del Settore di Attività Economica (SAE), presentano un indicatore dimensionale inferiore ai 2,5 milioni di euro ed esposizioni verso la banca per un ammontare complessivo inferiore a 1 milione di euro. L’istituto di credito classifica il cliente a default se l’arretrato di pagamento si protrae per più di 90 giorni consecutivi.

Lo stato di default permarrà per almeno 90 giorni dalla data in cui il cliente ha regolarizzato l’arretrato di pagamento nei confronti dell’istituto. La normativa non permette più la compensazione degli importi scaduti con la disponibilità presente su altre linee di credito non utilizzate.

L’istituto di credito sarà quindi obbligato a classificare il cliente a default, anche nel caso in cui sia presente della disponibilità su altre linee di credito non utilizzate.

La copertina del libro

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