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Vecchi buoni postali fruttiferi: sì al rimborso degli interessi più favorevoli

Le condizioni indicate sui buoni postali fruttiferi delle serie “Q/P”, sottoscritti dal 1° luglio 1986, prevalgono sulle disposizioni ministeriali

Buoni postali fruttiferi

Buoni postali fruttiferi

Vecchi buoni postali fruttiferi: sì al rimborso degli interessi più favorevoli

Buoni postali fruttiferi, cosa stabilisce la Legge

Le condizioni indicate sui buoni postali fruttiferi delle serie “Q/P”, sottoscritti dal 1° luglio 1986, prevalgono sulle disposizioni ministeriali.

Questo è quanto sancito dalla Giurisprudenza di legittimità, oltre che da numerose pronunce emesse da Tribunali e dalle decisioni prese dall’Arbitrato Bancario Finanziario in merito all’effettivo rendimento dei tassi d’interesse.

La questione risulta piuttosto annosa. Spesso, i titolari di questi prodotti, si sono visti riconoscere importi decisamente inferiori rispetto a quanto spettava loro in base alle condizioni riportate nel retro dei buoni postali fruttiferi serie “Q/P”.

A tal proposito bisogna precisare che i c.d. buoni postali fruttiferi sono dei prodotti erogati – di norma – in forma cartacea, aventi natura di titoli di legittimazione ai sensi dell’art. 2002 del codice civile (Cass. Civ., SS.UU., 15 giugno 2007, n. 13979; in senso conforme: Cass., n. 27809/2005). Pertanto svolgono la sola funzione di legittimazione dei titolo posseduto e non comportano il trasferimento del diritto come i titoli di credito.

Il buono postale fruttifero, quindi, sarà suscettibile di subire quelle variazioni prescritte da eventuali decreti ministeriali successivi, giustificandone la svalutazione del loro tenore letterale, al ricorrere solo di specifiche condizioni.

Sulla base di tale assunto, le Sezioni Unite della Suprema Cassazione civile (Cass. Civ., SS.UU., 15 giugno 2007, n. 13979) sono giunte alla conclusione che “la discrepanza tra le prescrizioni ministeriali e quanto indicato sui buoni offerti in sottoscrizione dall’ufficio ai richiedenti può (…) rilevare per eventuali profili di responsabilità interna all’amministrazione.

Ma non può far ritenere che l’accordo negoziale, in cui pur sempre l’operazione di sottoscrizione si sostanzia, abbia avuto ad oggetto un contenuto divergente da quello enunciato dai medesimi buoni”.

I ricorsi accolti dall’Arbitro Bancario Finanziario

Proprio per questo l’Arbitro Bancario Finanziario, in occasione dei numerosi ricorsi presentati dai titolari di tali prodotti, che lamentavano il riconoscimento di una inferiore misura di interessi (relativamente a buoni fruttiferi postali appartenenti alla serie “Q”, ma con vecchia modulistica relativa alla serie “P”, emessi successivamente al 1/7/1986), ha ritenuto – accogliendo i ricorsi presentati – che il vincolo contrattuale tra emittente e sottoscrittore si fosse creato in virtù dei dati risultanti dal testo dei buoni sottoscritti.

Ciò ha attribuito il riconoscimento degli interessi, dal ventunesimo anno al trentesimo, secondo quanto riportato sul retro di detti buoni, senza l’applicazione di alcuna variazione dei tassi d’interessi, che avrebbe comportato – in caso contrario – una importante riduzione in sede di riscossione.

Un esempio utile

Per fare un esempio, su buoni fruttiferi postali dell’importo di 5 milioni di lire, emessi il 1° settembre 1986, la liquidazione degli interessi dal ventunesimo al trentesimo anno ammonterebbe a circa 20.000,00 euro (somma che Poste italiane tende talvolta a non riconoscere nel momento del rimborso).

L’Arbitrato Bancario Finanziario, quindi, esaminando numerosi ricorsi relativi ai buoni postali fruttiferi, emessi dopo l’entrata in vigore del D.M. 148/1986, su moduli originariamente appartenente alla serie “P”, ridenominata “P/Q”, ha ritenuto che “(….) va senz’altro tutelato l’affidamento risposto dal cliente sulle risultanze letterali del buono fruttifero”.

“Posizione che (…) non sembra essere scalfita dalla più recente pronuncia delle Sezioni Unite (Cass. civ., SS.UU., 11 febbraio 2019, n. 3963)”. Difatti, tale ultima pronuncia in SS.UU. non ha voluto porre una presunzione per la quale prevarrebbe sempre l’elemento normativo ministeriale sul dato letterario riportato nel titolo, dato che questa opererebbe solo nel caso di prescrizioni ministeriali, anche peggiorative, successive all’atto di sottoscrizione del titolo stesso.

In ultimo giova ricordare che la recentissima pronuncia della Corte Costituzionale del 20 febbraio 2020, nel confermare l’orientamento sopra espresso, ha ribadito l’innegabile eterogeneità dei buoni fruttiferi postali erogati da Poste italiane, rispetto ai servizi erogati dagli Istituto di credito, e la loro natura di titoli di legittimazione.

La citata Corte ha affermato che eventuali modifiche relative ai tassi d’interesse sono possibili solo in caso in cui il D.M. venga emanato successivamente alla sottoscrizione del titolo di legittimazione.

Apponendo modifiche dettagliate, e non anche nel caso in cui le modifiche fossero già in essere e l’emittente abbia, nonostante questo, assicurato un trattamento più favorevole al sottoscrittore, in ragione del suo legittimo affidamento a quanto riportato ab origine sul titolo stesso. Non valendo a nulla l’apposizione successiva di un timbro del tutto generico e fuorviante.

*Enrico Sirotti Gaudenzi.

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