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Ordinanza Raggi: orari esercizi commerciali in vigore da lunedì 18

Orari settimanali diversificati, possibilità di scelta per la domenica

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Campidoglio

Sarà in vigore da lunedì 18 maggio a domenica 21 giugno la nuova ordinanza firmata dalla sindaca di Roma Virginia Raggi, a disciplina degli orari di apertura delle attività commerciali, artigianali e produttive, autorizzate da Governo e Regione alla progressiva ripresa dell’esercizio.

Questo provvedimento nasce dalla condivisione con categorie e sigle sindacali di un unico obiettivo: supportare il nostro tessuto produttivo nel rispetto della sicurezza di tutti.

Fissiamo orari diversi per le aperture e le chiusure degli esercizi commerciali a seconda della loro tipologia, dando l’opportunità di lavorare anche la domenica.

Tenuto conto del monitoraggio quotidiano degli spostamenti in città, e ferma restando la necessità di scaglionare i flussi di persone per evitare assembramenti”. Lo ha spiegato la sindaca di Roma, Virginia Raggi.

Tre fasce orarie apertura e chiusura

Le attività – raggruppate per tipologia – seguiranno tre diverse fasce orarie di apertura e chiusura, dal lunedì al sabato:

F1: raggruppa gli esercizi di vicinato del settore alimentare, i laboratori alimentari, le medie e grandi strutture di vendita del settore alimentare.

I panificatori, che potranno decidere fra due opzioni: F1A, apertura dalle ore 7.00 ed entro le 8.00 – chiusura entro le 15.00. F1B: apertura dalle ore 7.00 ed entro le 8.00 – chiusura dopo le ore 19.00 ed entro le 21.30.

F2: comprende i laboratori non alimentari, con apertura da effettuarsi nell’intervallo dalle ore 9.30 alle ore 10.00 – chiusura entro le ore 19.00.

F3: costituita da esercizi di vicinato, medie e grandi strutture di vendita del settore non alimentare, acconciatori ed estetisti, Phone center – Internet point, con apertura da effettuarsi nell’intervallo dalle ore 11.00 alle 11.30 – chiusura dopo le ore 19.00 ed entro le 21.30.

Ordinanza Raggi – Commercio

Quanto alla giornata di domenica e ai festivi, l’eventuale orario di apertura al pubblico non è assoggettato alle fasce sopra menzionate ma alla normativa regionale e statale di riferimento.

Per gli esercizi commerciali che svolgono attività mista – settore alimentare e non alimentare – sarà possibile scegliere discrezionalmente una delle fasce orarie di apertura al pubblico sopra descritte, relativamente ai titoli posseduti.

Vale l’obbligo di esporre – in maniera tale da essere visibili anche all’esterno del locale – il codice scelto o assegnato (F1A, F1B, F2, F3), nonché il relativo orario di esercizio.

Resta ferma ogni prerogativa statale e regionale in ordine al mutare delle circostanze di carattere sanitario. E fatta salva la facoltà del titolare dell’attività in ordine all’apertura o meno della stessa sia nei giorni feriali che in quelli festivi.

Queste disposizioni non si applicano al commercio su aree pubbliche, alle edicole, ai centri commerciali, alle tabaccherie, alle farmacie e alle parafarmacie. Inoltre le misure non sono valide per gli esercizi di qualsiasi tipologia all’interno di stazioni ferroviarie e aree di servizio.

Né per le altre attività non espressamente disciplinate dal provvedimento, che seguiranno gli orari stabiliti dalle norme generali che disciplinano la loro attività. (Com/Enu/ Dire)

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