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Cdm: niente quarantena con terza dose e Super Green Pass esteso ai trasporti

Il Cdm si è espresso in merito alla quarantena per i vaccinati con terza dose e sull’obbligo di Super Green Pass anche sul trasporto pubblico locale

Super Green pass, covid

Super Green pass

Il Consiglio dei ministri, su proposta del Presidente Mario Draghi e del ministro della salute Roberto Speranza, ha approvato un decreto-legge che introduce misure urgenti per il contenimento della diffusione dell’epidemia da Covid-19 e disposizioni in materia di sorveglianza sanitaria.

Super Green Pass esteso al trasporto pubblico locale e regionale

Il testo, secondo quanto riferito da Palazzo Chigi, prevede nuove misure in merito all’estensione del green pass rafforzato (che si può ottenere con il completamento del ciclo vaccinale e la guarigione) e le quarantene per i vaccinati.

Dal 10 gennaio 2022 fino alla cessazione dello stato di emergenza, si amplia l’uso del green pass rafforzato alle seguenti attività: alberghi e strutture ricettive; feste conseguenti alle cerimonie civili o religiose; sagre e fiere; centri congressi; servizi di ristorazione all’aperto; impianti di risalita con finalità turistico-commerciale anche se ubicati in comprensori sciistici; piscine, centri natatori, sport di squadra e centri benessere anche all’aperto; centro culturali, centro sociali e ricreativi per le attività all’aperto. Inoltre il green pass rafforzato è necessario per l’accesso e l’utilizzo dei mezzi di trasporto compreso il trasporto pubblico locale o regionale.

Quarantena e auto-sorveglianza per i vaccinati con terza dose

Il decreto prevede che la quarantena precauzionale non si applica a coloro che hanno avuto contatti stretti con soggetti confermati positivi al Covid-19 nei 120 giorni dal completamento del ciclo vaccinale primario o dalla guarigione nonché dopo la somministrazione della dose di richiamo. ù

Fino al decimo giorno successivo all’ultima esposizione al caso, ai suddetti soggetti è fatto obbligo di indossare i dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 e di effettuare – solo qualora sintomatici – un test antigenico rapido o molecolare al quinto giorno successivo all’ultima esposizione al caso.

Infine, si prevede che la cessazione della quarantena o dell’auto-sorveglianza sopradescritta consegua all’esito negativo di un test antigenico rapido o molecolare, effettuato anche presso centri privati; in tale ultimo caso la trasmissione all’Asl del referto a esito negativo, con modalità anche elettroniche, determina la cessazione di quarantena o del periodo di auto-sorveglianza.

Il decreto prevede che le capienze saranno consentite al massimo al 50 per cento per gli impianti all’aperto e al 35 per cento per gli impianti al chiuso. 

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