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Bonus vacanze: come ottenerlo e quali criteri occorrono

Il Bonus Vacanze contenuto nel Decreto Rilancio può essere ottenuto in base all’ISEE in corso di validità non superiore a 40mila euro

Bonus Vacanze

Bonus Vacanze

Il Bonus Vacanze previsto dal Decreto Rilancio messo a punto per fronteggiare la ripresa economica del paese contiene lo stanziamento di una somma di denaro per incentivare le famiglia trascorre le vacanze estive in Italia. Innanzitutto occorre presentare un ISEE in corso di validità non superiore a 40mila euro. Sarà utilizzabile dal 1 luglio al 31 dicembre 2020.

Uno dei criteri per il corrispettivo stanziato dal Governo è regolato in base al numero dei componenti del nucleo familiare:

1. l’importo massimo di 500 euro per ogni nucleo familiare composto da tre o più soggetti. Esso è utilizzabile da un solo componente per nucleo familiare;

2. l’importo massimo di 300 euro per i nuclei familiari da due persone;

3. l’importo massimo di 150 euro per il nucleo familiare composto da una sola persona.

Condizioni di utilizzo del “bonus vacanze”

1. le spese debbono essere sostenute in un’unica soluzione in relazione ai servizi resi da una singola impresa turistico ricettiva: Quindi da un singolo agriturismo o da un singolo bed & breakfast;

2. il totale del corrispettivo deve essere documentato da fattura elettronica o documento commerciale. In esso deve essere indicato il codice fiscale del soggetto che intende fruire del credito;

3. il pagamento del servizio deve essere corrisposto senza l’ausilio, l’intervento o l’intermediazione di soggetti che gestiscono piattaforme o portali telematici diversi da agenzie di viaggio e tour operator.

Il Decreto, inoltre, dispone che il credito è fruibile esclusivamente nella misura dell’80 per cento. Sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto mentre il restante 20 per cento è riconosciuto in forma di detrazione d’imposta in sede di dichiarazione dei redditi da parte dell’avente diritto.

Lo sconto sarà rimborsato al fornitore dei servizi sotto forma di credito d’imposta da utilizzare esclusivamente in compensazione, con facoltà di successive cessioni a terzi, anche diversi dai propri fornitori di beni e servizi, nonché ad istituti di credito o intermediari finanziari.

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