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Spostamenti verso seconde case consentiti in zona rossa anche in altra Regione

Chiarimenti pubblicati dal governo sul portale di Palazzo Chigi

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Spostamenti in zona rossa, autocertificazione

Nelle zone rosse sarà consentito andare nelle seconde case, purché non siano già abitate e la stipula del contratto di acquisto e o di affitto sia in data precedente all’entrata in vigore del Decreto-legge 14 gennaio 2021.

E’ quanto si legge nelle faq pubblicate sul portale di Palazzo Chigi sulle misure adottate dall’esecutivo.

Secondo i chiarimenti pubblicati dal governo, “dal 16 gennaio 2021, le disposizioni in vigore consentono di fare ‘rientro’ alla propria residenza, domicilio o abitazione, senza prevedere più alcuna limitazione rispetto alle cosiddette ‘seconde case’.

Raggiungere le seconde case in altra Regione

Pertanto, proprio perché si tratta di una possibilità limitata al “rientro”, è possibile raggiungere le seconde case, anche in un’altra Regione o Provincia autonoma (da e verso qualsiasi zona: bianca, gialla, arancione, rossa), solo a coloro che possano comprovare di avere effettivamente avuto titolo per recarsi nello stesso immobile anteriormente all’entrata in vigore del Decreto-legge 14 gennaio 2021, n. 2.

Tale titolo, per ovvie esigenze antielusive, deve avere data certa (come, per esempio, la data di un atto stipulato dal notaio, ovvero la data di registrazione di una scrittura privata) anteriore al 14 gennaio 2021. Sono dunque esclusi tutti i titoli di godimento successivi a tale data (comprese le locazioni brevi non soggette a registrazione).

Naturalmente, la casa di destinazione non deve essere abitata da persone non appartenenti al nucleo familiare convivente con l’avente titolo, e vi si può recare unicamente tale nucleo.

La sussistenza di tutti i requisiti indicati potrà essere comprovata con copia del titolo di godimento avente data certa (art. 2704 del codice civile) o, eventualmente, anche con autocertificazione.

La veridicità delle autocertificazioni sarà oggetto di controlli successivi e la falsità di quanto dichiarato costituisce reato”. (Uct/ Dire)

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