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Contenimento Covid-19, chi e come può uscire: le parole del Viminale

Chiariamo cosa è permesso e cosa no, allo scopo di contenere la possibilità di contagio da Sars-coV-2

In queste ore, da quando una circolare del Governo datata 31 marzo ha aperto alla possibilità di piccole uscite con figli, si stanno diffondendo sui Social diverse interpretazioni della norma, dibattiti e dubbi. Cerchiamo di chiarire cosa è effettivamente permesso e cosa no, allo scopo di contenere la possibilità di contagio da Sars-coV-2. Leggiamo direttamente dalla circolare del Viminale che potete consultare interamente sul sito: 

“Le regole sugli spostamenti per contenere la diffusione del coronavirus non cambiano.

Si può uscire dalla propria abitazione esclusivamente nelle ipotesi già previste dai decreti del presidente del Consiglio dei ministri: per lavoro, per motivi di assoluta urgenza o di necessità e per motivi di salute.

La circolare del ministero dell’Interno del 31 marzo si è limitata a chiarire alcuni aspetti interpretativi sulla base di richieste pervenute al Viminale. In particolare, è stato specificato che  la possibilità di uscire con i figli minori è consentita a un solo genitore per camminare purché questo avvenga in prossimità della propria abitazione e in occasione spostamenti motivati da situazioni di necessità o di salute.

Per quanto riguarda l’attività motoria è stato chiarito che, fermo restando le  limitazioni indicate, è consentito camminare solo nei pressi della propria abitazione. La circolare ha ribadito che non è consentito in ogni caso svolgere attività ludica e ricreativa all’aperto e che continua ad essere vietato l’accesso ai parchi, alle ville, alle aree gioco e ai giardini pubblici”.

La medesima circolare ha ricordato infine che in ogni caso tutti gli spostamenti sono soggetti a un divieto generale di assembramento e quindi all’obbligo di rispettare la distanza minima di sicurezza. Le regole e i divieti sugli spostamenti delle persone fisiche, dunque, rimangono le stesse, e prosegue così:

“Potranno essere, altresì, consentiti spostamenti nei pressi della propria abitazione giustificati da esigenze di accompagnamento di anziani o inabili da parte di persone che ne curano l’assistenza, in ragione della riconducibilità dei medesimi spostamenti a motivazioni di necessità o di salute. Si ricorda che, in ogni caso, tutti gli spostamenti sono soggetti al divieto generale di assembramento”.

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