Multa con autovelox a Roma: come capire se bisogna pagarla

A Roma il nuovo decreto Mit impone verifiche su omologazione, censimento e taratura degli autovelox. Ricorsi entro 30 o 60 giorni
Di Alessandra Monti
Polizia Roma Capitale, centro storico estate

Chi riceve una multa per eccesso di velocità a Roma dal 12 luglio 2026 può controllare in modo più preciso l’apparecchio che ha registrato l’infrazione. Il nuovo decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti disciplina omologazione, taratura e verifiche tecniche, introducendo riferimenti utili per leggere il verbale e confrontarlo con il censimento nazionale. Le vecchie sanzioni restano efficaci e nessun annullamento avviene in automatico.

A Roma il primo controllo parte dalla data dell’infrazione

Nella Capitale, dove ogni giorno migliaia di automobilisti percorrono consolari, tangenziali e grandi arterie urbane, il dettaglio iniziale da verificare è la data in cui sarebbe stato superato il limite. Il dispositivo deve risultare censito proprio in quel giorno e deve possedere i requisiti previsti per produrre un accertamento valido.

Il decreto entrato in vigore domenica 12 luglio non modifica i limiti di velocità e non riduce gli importi delle multe. Cambia il quadro tecnico entro cui devono operare gli apparecchi. L’Allegato B indica 25 prototipi già approvati che si intendono omologati. Gli altri misuratori devono essere accompagnati da un successivo decreto di omologazione; i titolari delle precedenti approvazioni possono sottoporli alla nuova procedura.

Per un automobilista romano la data consente quindi di distinguere il momento dell’infrazione da quello della notifica, che può arrivare diverse settimane dopo. È sulla giornata del rilevamento che devono essere controllati censimento, funzionalità e documentazione tecnica.

Come riconoscere l’autovelox indicato nel verbale

Il verbale deve permettere di risalire allo strumento impiegato. Marca, modello, versione, matricola ed estremi del decreto costituiscono la carta d’identità del misuratore. Questi dati vanno confrontati con quelli presenti nel censimento nazionale, dove sono registrati anche l’ente accertatore e gli elementi identificativi dell’apparecchio.

Una denominazione generica non sempre basta. A Roma possono essere utilizzati strumenti appartenenti alla stessa famiglia, con versioni o matricole differenti. La verifica deve riguardare il singolo dispositivo che ha prodotto la fotografia o la rilevazione contestata.

In caso di informazioni mancanti o poco leggibili, il destinatario può chiedere l’accesso agli atti all’amministrazione responsabile del verbale. La richiesta può riguardare il decreto di omologazione, il certificato di taratura, i controlli di funzionalità, la conformità al prototipo e gli ulteriori documenti collegati all’accertamento.

Raccogliere questi elementi prima di pagare o ricorrere evita decisioni basate su una semplice impressione o sull’idea che ogni autovelox non presente nell’elenco produca automaticamente una multa nulla.

I 25 prototipi riconosciuti e gli apparecchi fuori elenco

La presenza del modello nell’Allegato B costituisce uno dei passaggi centrali della verifica. I 25 prototipi indicati dal decreto sono considerati omologati. Un apparecchio non compreso nell’elenco può operare validamente quando abbia ottenuto il riconoscimento previsto dopo l’entrata in vigore delle nuove regole.

Questo controllo non va confuso con la sola approvazione ricevuta in passato. Il decreto definisce un percorso tecnico uniforme su omologazione, taratura e controlli. Per ogni verbale occorre stabilire quale disciplina fosse applicabile nel giorno dell’infrazione e quale documentazione fosse associata al misuratore.

Anche un autovelox presente nel censimento deve risultare regolarmente tarato e funzionante. La corrispondenza di modello e matricola, la validità temporale dei certificati e l’esito delle verifiche periodiche formano un unico quadro documentale. Un’irregolarità può essere rilevante, ma deve essere dimostrata e presentata all’autorità chiamata a decidere.

La multa non sparisce da sola quando manca il censimento

L’assenza del dispositivo dal censimento nazionale nel giorno dell’infrazione non annulla automaticamente la sanzione. Il verbale continua a produrre effetti fino a quando non venga rimosso dall’ente oppure annullato in seguito a un ricorso. L’automobilista deve quindi agire entro le scadenze di legge, indicando il vizio riscontrato e allegando la documentazione utile.

Lo stesso principio vale per le multe ricevute prima dell’entrata in vigore del decreto. Le nuove disposizioni non cancellano in blocco i procedimenti già avviati e non garantiscono l’accoglimento delle contestazioni.

La valutazione resta affidata al prefetto o al giudice di pace, che esaminano ogni caso sulla base delle date, degli atti e delle caratteristiche tecniche dell’apparecchio. Il nuovo provvedimento può fornire ulteriori elementi di controllo, senza produrre un annullamento generale delle sanzioni passate.

Giudice di pace o prefetto, i termini da non perdere

Il ricorso al giudice di pace va depositato entro 30 giorni dalla notifica. L’alternativa è il prefetto, con un termine di 60 giorni. Le due procedure non possono essere utilizzate insieme per la stessa multa. La scelta richiede una valutazione concreta del verbale, dei documenti ottenuti e delle conseguenze economiche previste in caso di rigetto.

Chi pensa di presentare ricorso deve evitare il pagamento, poiché il versamento della somma, anche in misura ridotta, di norma definisce la sanzione e impedisce la successiva contestazione.

A Roma, dove un verbale può arrivare dopo un controllo effettuato su una strada percorsa soltanto occasionalmente, conviene ricostruire subito luogo, data, apparecchio e autorità accertatrice. Il decreto rende più leggibile il percorso di verifica; resta necessario rispettare tempi e formalità per far valere ogni possibile irregolarità.

 
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