Cittadinanza italiana, 2 anni di attesa e 10 giorni per integrare i documenti: il caso di una cittadina romena

Cittadinanza italiana, il caso di una cittadina romena: oltre due anni di attesa, nuovi documenti richiesti e solo dieci giorni per integrarli
Di Redazione
Donna assorta tra i documenti

Due anni. Tanto è passato da quando una cittadina europea, residente in Italia da circa vent’anni in provincia di Roma, lavoratrice dipendente e contribuente nel nostro Paese, ha presentato la pratica per il riconoscimento della cittadinanza italiana.

Due anni di silenzio, di attese, con la pratica rimasta in istruttoria. Poi, all’improvviso, arriva una nuova richiesta: secondo quanto riferito dalla donna, occorrerebbe una seconda apostilla su un documento già depositato. Una richiesta che, sostiene l’interessata, non era mai stata formulata in precedenza.

Il paradosso diventa ancora più evidente perché, nel frattempo, proprio per effetto del tempo trascorso, il certificato del casellario giudiziario, avente validità limitata, è scaduto. E su un documento ormai scaduto non sarebbe più possibile effettuare l’adempimento richiesto.

La Prefettura, sempre secondo la ricostruzione fornita dalla cittadina, avrebbe quindi assegnato dieci giorni inderogabili per integrare la documentazione, pena il rigetto della pratica.

È la storia di una cittadina romena che pone interrogativi sul funzionamento della macchina amministrativa e, soprattutto, sulla correttezza della procedura seguita.

Se un’amministrazione impiega oltre due anni per istruire una pratica e successivamente fa ricadere sul cittadino le conseguenze derivanti dal trascorrere del tempo, come nel caso della scadenza di un certificato, è inevitabile interrogarsi sul rispetto dei principi di buon andamento e buona amministrazione sanciti anche dall’articolo 97 della Costituzione.

Come può, inoltre, un cittadino europeo procurarsi in appena dieci giorni un nuovo documento proveniente dall’estero, eventualmente corredato dagli ulteriori adempimenti richiesti, quando l’amministrazione ha impiegato oltre due anni per esaminare la pratica?

Da questa vicenda nascono alcune domande rivolte pubblicamente alla Prefettura di Roma:

  1. Per quale motivo, dopo oltre due anni dall’apertura dell’istruttoria, sarebbe stata richiesta un’ulteriore apostilla, mai domandata in precedenza, considerando inoltre quanto previsto per i cittadini dell’Unione europea dal Regolamento UE 2016/1191?
  2. Come si intende affrontare il fatto che la scadenza del certificato del casellario giudiziario sia intervenuta mentre la pratica si trovava ancora in istruttoria?
  3. È proporzionato concedere soltanto dieci giorni inderogabili per produrre documentazione proveniente dall’estero, soprattutto quando ciò può comportare richieste alle autorità straniere, nuovi certificati, traduzioni e ulteriori adempimenti?

A queste domande si aggiunge la difficoltà, lamentata dall’interessata, di riuscire a ottenere chiarimenti dagli uffici. Per circa un mese sarebbero stati effettuati ripetuti tentativi di contatto telefonico senza ottenere una risposta risolutiva.

La donna, per evitare il rigetto della pratica, si è quindi recata personalmente in Romania, dove ha richiesto e ottenuto nuovamente il certificato del casellario giudiziario, sostenendo ulteriori spese. La nuova documentazione è stata poi trasmessa alla Prefettura.

Secondo quanto raccontato, la risposta successiva avrebbe indicato la necessità di presentare una nuova domanda, versando nuovamente 250 euro, oltre alle ulteriori spese necessarie per l’inoltro telematico. In alternativa, sarebbe rimasta la possibilità di ricorrere al TAR o al Presidente della Repubblica, procedure che possono comportare anche la necessità di assistenza legale e quindi ulteriori costi.

Ed è proprio sul requisito dell’apostilla che la vicenda merita un chiarimento puntuale.

Dal 16 febbraio 2019 è applicabile nell’Unione europea il Regolamento UE 2016/1191, nato per semplificare la circolazione di alcuni documenti pubblici tra gli Stati membri. Tra questi rientrano, a determinate condizioni, anche i certificati relativi all’assenza di precedenti penali rilasciati a cittadini dell’Unione dal proprio Stato di cittadinanza.

La stessa Prefettura di Roma, nelle indicazioni pubblicate in materia di documentazione per la cittadinanza, chiarisce che i certificati riguardanti l’assenza di precedenti penali rilasciati a un cittadino dell’Unione europea dalle autorità del proprio Stato membro e presentati in un altro Paese dell’Unione a partire dal 16 febbraio 2019 sono esenti dalla formalità dell’apostilla.

Un elemento che rende quindi necessario comprendere con precisione quale ulteriore formalità sia stata richiesta nel caso della cittadina romena e per quale ragione.

Non si tratta di chiedere corsie preferenziali né di sottrarre le pratiche di cittadinanza ai controlli necessari. Al contrario, l’acquisizione della cittadinanza italiana richiede verifiche rigorose e il rispetto delle condizioni previste dalla legge. Ma rigore amministrativo e rispetto delle norme devono procedere insieme alla certezza delle procedure, a tempi ragionevoli e a richieste documentali chiare fin dall’inizio.

Dopo vent’anni trascorsi in Italia, lavorando, pagando le tasse e costruendo qui la propria vita, un cittadino europeo ha diritto almeno a sapere con chiarezza quali documenti debba presentare e quali norme vengano applicate.

Quando un procedimento dura anni e, alla fine dell’attesa, al cittadino vengono concessi pochi giorni per porre rimedio a problemi sorti anche durante quel lungo intervallo di tempo, il rischio è che la burocrazia non venga più percepita come garanzia della legalità, ma come un ostacolo.

È su questo punto che dalla Prefettura di Roma sarebbe utile una risposta chiara: spiegare cosa sia accaduto in questa pratica, perché sia stata formulata quella richiesta documentale e, soprattutto, se sia possibile evitare che situazioni simili si ripetano.

Cesare Giubilei

 
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Cronaca

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